Corso di Previgente Ordinamento
Sono i corsi tradizionali che hanno caratterizzato la didattica del Conservatorio fino alla legge di riforma del 1999, che li ha resi corsi ad esaurimento cui non è più possibile iscriversi.
Per gli studenti già iscritti restano valide le norme dell’Ordinamento previgente in materia di esami, iscrizioni, assenze, scrutini, trasferimenti per tutti gli studenti già immatricolati così come previsto dall’O.M. 28/03/1985.
Gli studenti già iscritti ad un corso del previgente ordinamento in un qualsiasi Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato italiano possono presentare domanda di trasferimento, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione per l’anno, dal 1° al 31 luglio, su carta libera indirizzata al Direttore del Conservatorio di appartenenza ed al Direttore del Conservatorio in cui ci si vuole trasferire.
Le casistiche sono le seguenti
- Trasferimenti in entrata:
Una volta che si sia accertata la disponibilità del posto, lo studente deve produrre regolare domanda di immatricolazione attraverso il modulo reperibile in Segreteria Didattica; successivamente dovrà provvedere al pagamento dei contributi e dell’assicurazione al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia e Rodi Garganico, posto che avrà già provveduto al pagamento della tassa erariale di € 21,43 al Conservatorio di appartenenza;
- Trasferimenti in uscita (anche per gli studenti che si trasferiscono dalla sede di Foggia a quella di Rodi Garganico e viceversa):
Lo studente dovrà prendere contatti con il Conservatorio in cui intende trasferirsi e, una volta appurata la disponibilità del posto, seguire l’Iter previsto; fermo restando che lo studente deve provvedere al pagamento di € 21,43 (tassa erariale di iscrizione e frequenza) e al pagamento di € 100,00 a titolo di oneri amministrativi al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia e Rodi Garganico.
A partire dall’anno accademico 2016/2017 ai candidati privatisti che abbiano, alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, già sostenuto almeno un esame del previgente ordinamento (nota MIUR prot. n. 28964 del 5/12/2016) è consentito concludere e/o completare il percorso formativo intrapreso sotto l’egida del c.d. vecchio ordinamento (Consiglio di Stato 10/06/2016 n. 2502).